1. In fase di prima applicazione della presente legge si tiene una sessione speciale di esami di Stato per titoli riservata ai soggetti indicati all'articolo 28, comma 2, lettere a), b) e c).
2. Il Consiglio nazionale dell'ordine valuta i titoli necessari da esibire per la iscrizione nelle tre sezioni dell'elenco ad esaurimento allegato all'albo.