Art. 29.
(Sessione speciale di esami di Stato).

      1. In fase di prima applicazione della presente legge si tiene una sessione speciale di esami di Stato per titoli riservata ai soggetti indicati all'articolo 28, comma 2, lettere a), b) e c).
      2. Il Consiglio nazionale dell'ordine valuta i titoli necessari da esibire per la iscrizione nelle tre sezioni dell'elenco ad esaurimento allegato all'albo.